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Art. 164 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 164 Codice di Procedura Penale

Elezione di domicilio: requisito per misure alternative
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il rigetto di un'istanza di misure alternative. La causa principale è la mancata elezione di domicilio da parte del condannato nell'istanza originaria, un requisito formale che non può essere sanato o desunto da altri atti del processo.
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Elezione di domicilio appello: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di due appelli per mancata elezione di domicilio appello contestuale al deposito dell'atto, come richiesto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha chiarito che l'adempimento è obbligatorio, specifico per la fase di impugnazione e non sanabile da una precedente elezione. La regola vale anche per l'imputato agli arresti domiciliari.
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Elezione di domicilio: la Cassazione salva l’appello
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile un appello per mancato deposito della dichiarazione di elezione di domicilio. La Corte ha stabilito che il richiamo, nell'atto di appello, a una elezione di domicilio già validamente effettuata nel corso del primo grado di giudizio, soddisfa il requisito di legge, privilegiando un'interpretazione sostanziale che tutela il diritto di difesa rispetto a un approccio eccessivamente formalistico.
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Patteggiamento: no alla sospensione condizionale
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, chiarendo un punto fondamentale: la sospensione condizionale della pena non può essere concessa dal giudice se non è parte integrante dell'accordo tra accusa e difesa. La decisione sottolinea la natura negoziale del rito, dove la volontà delle parti definisce i limiti dell'intervento del giudice.
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Elezione di domicilio appello: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17996/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale a causa della mancata presentazione della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione. I giudici hanno chiarito che il requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. non è un mero formalismo, ma una norma essenziale per garantire la certezza e la celerità delle notifiche nel processo d'appello. La Corte ha rigettato la tesi difensiva secondo cui una precedente elezione di domicilio sarebbe stata sufficiente, sottolineando il tenore letterale inequivocabile della norma.
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Elezione di domicilio appello: pena inammissibilità
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello penale perché l'imputato non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione, come richiesto dalla nuova normativa. La Corte ha ritenuto la norma (art. 581, co. 1-ter, c.p.p.) non incostituzionale, in quanto mira a garantire la partecipazione effettiva dell'imputato e l'efficienza del processo, bilanciando il diritto di difesa con la ragionevole durata del procedimento. La mancata elezione di domicilio appello è quindi un vizio insanabile.
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Elezione di domicilio: appello inammissibile senza
La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità di un appello penale per mancata elezione di domicilio contestuale all'atto. La sentenza chiarisce che, dopo la Riforma Cartabia, la precedente elezione di domicilio non è più valida per le fasi successive, rendendo obbligatorio un nuovo atto per garantire la conoscenza del processo all'imputato.
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Impugnazione latitante: le nuove regole di rito
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19384/2024, ha confermato l'inammissibilità dell'appello proposto per un imputato fuggitivo. La decisione stabilisce che le nuove norme procedurali, che richiedono un mandato specifico o una nuova elezione di domicilio per l'impugnazione, si applicano anche al latitante. Questa pronuncia chiarisce che la disciplina sull'impugnazione latitante segue le regole generali per l'imputato assente, senza deroghe basate sulla sua specifica condizione.
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Elezione di domicilio: la Cassazione e la Riforma Cartabia
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello a causa della mancata elezione di domicilio contestuale all'atto di impugnazione, come richiesto dalla Riforma Cartabia (art. 581 comma 1-ter c.p.p.). La Corte ha rigettato le questioni di incostituzionalità sollevate, affermando che la norma persegue il legittimo scopo di assicurare la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e la celerità del giudizio, rendendo necessaria una nuova e specifica dichiarazione per la fase di appello.
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Elezione di domicilio: quando l’appello è inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello perché, nonostante la presenza dell'imputato in primo grado, non era stata depositata una nuova elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. La revoca della precedente elezione, senza indicarne una nuova, è stata decisiva per la Corte.
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Dichiarazione di domicilio appello: Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27511 del 2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo un punto cruciale della Riforma Cartabia. Anche se l'imputato giudicato con rito abbreviato è considerato 'presente', ciò non lo esonera dall'obbligo generale di depositare una nuova e specifica dichiarazione di domicilio in appello. La mancata presentazione di tale dichiarazione, richiesta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., rende l'impugnazione inammissibile.
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Appello imputato detenuto: domicilio e ammissibilità
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità di un appello. La Corte ha stabilito che l'obbligo di depositare l'elezione di domicilio, previsto a pena di inammissibilità, non si applica all'appello imputato detenuto, poiché le notifiche devono sempre avvenire nel luogo di detenzione.
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Elezione di domicilio appello: la nuova dichiarazione
La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per mancata nuova elezione di domicilio per l'appello. La dichiarazione fatta in primo grado non è più valida e deve essere rinnovata dopo la sentenza, come previsto dall'art. 581 c.p.p., pena l'inammissibilità.
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Elezione di domicilio appello: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il motivo risiede nella mancata presentazione della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di appello, un requisito formale introdotto dalla Riforma Cartabia. La sentenza chiarisce che questa nuova regola si applica a tutte le impugnazioni contro sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma, e che una precedente elezione di domicilio effettuata in primo grado non è più sufficiente.
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Appello penale e domicilio: le nuove regole
La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità di un appello penale a causa della mancata presentazione di una nuova elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. La sentenza sottolinea la validità dei nuovi requisiti procedurali introdotti dalla Riforma Cartabia, specialmente per gli imputati giudicati in assenza, respingendo le questioni di legittimità costituzionale. L'obbligo serve a garantire la reale conoscenza della condanna e la volontà di impugnare.
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Dichiarazione di domicilio: appello inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28492/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale per mancato deposito della dichiarazione di domicilio. La Corte ha chiarito che, a seguito della Riforma Cartabia, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. impone, a pena di inammissibilità, di allegare all'atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, rendendo insufficiente quella già depositata nel corso del procedimento.
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Elezione di domicilio appello: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28389/2024, ha rigettato il ricorso di un imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile. Il motivo dell'inammissibilità era la mancata presentazione, insieme all'atto di impugnazione, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia. La Corte ha stabilito che la precedente elezione di domicilio non è più valida per il grado di appello e che il nuovo adempimento non è una formalità irragionevole, ma una condizione necessaria per garantire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato, senza violare il diritto di difesa. Di conseguenza, il mancato deposito della nuova elezione di domicilio appello comporta l'inammissibilità del gravame.
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Elezione di domicilio appello: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello a causa della mancata presentazione di una nuova ed esplicita elezione di domicilio, come richiesto dalla Riforma Cartabia (art. 581 cod. proc. pen.). Il caso riguardava un imputato condannato per violazioni al Codice della Strada, il cui appello è stato respinto perché l'atto, firmato solo dal difensore, si limitava a richiamare un domicilio precedente. La Suprema Corte ha stabilito che la norma impone un adempimento tassativo e successivo alla sentenza impugnata, finalizzato a responsabilizzare la parte e a garantire la certezza delle notifiche, respingendo il ricorso e le questioni di legittimità costituzionale.
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Procura speciale appello: inammissibile senza mandato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per omessa dichiarazione. La decisione si fonda su un vizio procedurale introdotto dalla Riforma Cartabia: il difensore dell'imputato, giudicato in assenza, non era munito della necessaria procura speciale appello, da rilasciarsi dopo la sentenza. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, confermando la piena validità della norma.
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Elezione domicilio per appello: valida se anteriore
Un imputato si è visto dichiarare inammissibile l'appello perché la sua elezione di domicilio era stata fatta prima della condanna. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, chiarendo che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non richiede che l'elezione di domicilio sia successiva alla sentenza impugnata. Questa interpretazione garantisce il pieno diritto di accesso al giudizio di impugnazione, superando un contrasto giurisprudenziale.
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