La Corte di Cassazione ha confermato la decisione che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione presentata da un imputato. L'atto di appello, depositato sotto la vigenza della Riforma Cartabia, era privo della dichiarazione di domicilio o di un richiamo specifico a una precedente elezione già presente agli atti. Secondo i giudici, la semplice esistenza di una precedente elezione di domicilio nel fascicolo non è sufficiente a soddisfare il requisito di legge, che imponeva un'indicazione espressa nell'atto di impugnazione. Di conseguenza, l'appello è stato respinto per un vizio puramente formale, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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