L'Agenzia delle dogane ha richiesto il pagamento di accise su alcolici rubati a un'azienda. Dopo che i giudici di merito hanno annullato la richiesta, l'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la prima notificazione del ricorso è risultata nulla. Il giudice ha ordinato la rinnovazione dell'atto, ma l'amministrazione ha eseguito la nuova notifica presso il difensore anziché personalmente alla parte, nonostante fosse decorso più di un anno dalla sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la seconda notifica è nulla e non è possibile concedere un ulteriore termine per rimediare. L'azienda vince definitivamente la causa.
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