Una cliente cita in giudizio il suo notaio per un errore catastale nella costituzione di un fondo patrimoniale, errore che ha portato un creditore a pignorare un immobile. La Corte di Cassazione ha però escluso la responsabilità professionale del notaio. I giudici hanno stabilito che l'errore nella trascrizione immobiliare è irrilevante. La formalità decisiva per rendere il fondo opponibile ai creditori è l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che era stata eseguita correttamente. Mancando il nesso causale tra l'errore del professionista e il danno subito, la richiesta di risarcimento è stata respinta. La cliente avrebbe dovuto opporsi al pignoramento in modo diverso.
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