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Art. 162 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 162 Codice Civile

Vincolo di destinazione: obbligo del cancelliere?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29824/2024, ha stabilito che il cancelliere non ha alcun obbligo giuridico di curare la trascrizione del vincolo di destinazione su un immobile, anche se previsto in un accordo di separazione coniugale. Il caso riguardava una coppia che, a seguito della mancata trascrizione, aveva subito l'aggressione del bene da parte dei creditori. La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2645-ter c.c. configura la trascrizione come una mera facoltà a carico della parte interessata a rendere il vincolo opponibile ai terzi, e non come un dovere del pubblico ufficiale, a differenza di quanto previsto da altre norme come l'art. 2671 c.c.
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Comunione convenzionale: validità e interpretazione
In una disputa ereditaria, la Cassazione ha confermato la validità di una convenzione matrimoniale del 1976. Sebbene formulata per assoggettare i beni al regime legale, è stata interpretata come una comunione convenzionale, permettendo così di includere anche beni acquistati prima del matrimonio. La Corte ha privilegiato l'intenzione effettiva dei coniugi rispetto all'interpretazione letterale, salvaguardando l'efficacia dell'accordo.
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Scioglimento fondo patrimoniale: la Cassazione decide
Un creditore contesta un atto con cui due genitori trasferiscono ai figli la nuda proprietà di immobili, precedentemente vincolati in un fondo patrimoniale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8190/2024, ha stabilito che la motivazione della Corte d'Appello era contraddittoria. Un atto dichiarato nullo per simulazione non può produrre alcun effetto giuridico, compreso lo scioglimento del fondo patrimoniale. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame, sottolineando l'impossibilità di uno scioglimento implicito del fondo tramite un negozio fittizio.
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Separazione e ipoteca: l’accordo atipico perde
La Cassazione chiarisce la natura giuridica del trasferimento immobiliare in sede di separazione. Quando si intrecciano separazione e ipoteca, l'accordo tra coniugi è considerato un contratto atipico e non una convenzione matrimoniale. Pertanto, per essere opponibile ai creditori terzi, è necessaria la trascrizione nei registri immobiliari. Se un'ipoteca viene iscritta prima della trascrizione, questa prevale, e il coniuge acquirente non può contestarla validamente.
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