Un cittadino ha chiesto al Giudice Tutelare di disapplicare i decreti ministeriali (D.P.C.M.) emessi per l'emergenza Covid-19, ritenendoli lesivi della libertà e della dignità personale. Il Giudice Tutelare ha dichiarato l'istanza inammissibile per difetto di competenza. Il cittadino ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso, rilevando la mancata notifica dello stesso e l'assenza di indicazione della controparte. Inoltre, la Corte ha ribadito che la competenza del giudice tutelare non si estende alla disapplicazione di provvedimenti amministrativi generali, trattandosi di materia estranea alle sue attribuzioni di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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