La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) a carico di un individuo che aveva presentato una falsa autocertificazione per giustificare uno spostamento tra regioni durante il lockdown Covid. La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, stabilendo che le restrizioni alla circolazione imposte via DPCM erano legittime, che l'autocertificazione ha natura di atto pubblico ai fini penali e che l'obbligo di dichiarare il vero non viola il principio di non autoincriminazione.
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