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Art. 1588 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1588 Codice Civile

Incendio in affitto: la responsabilità da cose in custodia
Un incendio scoppiato in un appartamento in affitto ha danneggiato l'immobile dei vicini. I danneggiati hanno chiesto il risarcimento sia al proprietario sia all'inquilino. I giudici di merito hanno condannato entrambi in solido. Gli eredi del proprietario hanno proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la colpa fosse esclusivamente dell'inquilino. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità da cose in custodia del proprietario. L'incendio è stato infatti causato da un difetto di costruzione e isolamento della canna fumaria, elemento strutturale che resta sotto la vigilanza del locatore, mentre l'inquilino risponde della cattiva manutenzione ordinaria. Vince la parte danneggiata, che mantiene il diritto al risarcimento.
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Incendio in affitto: la responsabilità del conduttore cade su impianto non a norma
Un incendio devasta un immobile adibito a B&B. I proprietari accusano l'inquilina, ma emerge che l'impianto elettrico era non conforme e privo di certificazioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che la presunzione di colpa a carico dell'inquilino viene superata se questi dimostra che la causa del rogo è un difetto strutturale dell'immobile. In questo caso, la mancanza di conformità dell'impianto elettrico ha invertito l'onere della prova, escludendo la responsabilità del conduttore per incendio e attribuendola interamente ai proprietari, che non avevano garantito la sicurezza dei locali. L'inquilina ha quindi vinto la causa, ottenendo anche il risarcimento dei danni subiti.
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