L'Acquirente ha citato in giudizio l'Azienda Venditrice per ottenere l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento immobiliare di un edificio, già riconosciuto da una precedente sentenza, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene. L'Azienda si è difesa adducendo l'ostruzionismo dell'Inquilino e la presenza di abusi edilizi. I giudici di merito hanno accolto la domanda dell'Acquirente, trasferendo la proprietà e liquidando i danni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Venditrice, confermando che l'occupazione da parte di terzi o la presenza di abusi già sanabili non giustificano l'inadempimento del venditore. Quest'ultimo deve garantire non solo il passaggio giuridico della proprietà, ma anche la consegna materiale del bene libero da ostacoli.
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