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Art. 1570 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1570 Codice Civile

Fornitura di acqua non potabile: la prescrizione è di 10 anni
Un utente ha citato in giudizio il gestore del servizio idrico per chiedere la riduzione del prezzo del canone e il risarcimento dei danni a causa della fornitura di acqua non potabile erogata per diversi anni. I giudici di merito avevano dichiarato la prescrizione dell'azione, applicando il termine breve di un anno previsto per i vizi della cosa venduta. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'utente. I giudici supremi hanno stabilito che l'erogazione di acqua priva dei requisiti di potabilità costituisce una consegna di bene del tutto diverso, nota come aliud pro alio, o un inesatto adempimento contrattuale. Pertanto, l'azione legale è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella annuale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio.
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