La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che qualificava un rapporto di fornitura continuativa di prodotti medicali come un unico contratto di somministrazione, anziché una serie di vendite separate. Questa qualificazione è risultata cruciale per determinare la legittimità del rifiuto, da parte di una fondazione sanitaria, di accettare la cessione dei crediti vantati dai suoi fornitori verso una società di factoring. La Corte ha stabilito che l'elemento distintivo del contratto di somministrazione è la presenza di un bisogno durevole e periodico del somministrato, che unifica le singole prestazioni in un unico rapporto contrattuale.
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