L'Ente Erogatore ha impugnato la sentenza che lo condannava a dimezzare le bollette dell'acqua a causa della non potabilità del servizio tra il 2006 e il 2015. I Consumatori avevano provato il disservizio tramite ordinanze comunali e analisi della ASL. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Erogatore, confermando che la fornitura di acqua non potabile rappresenta un grave inadempimento contrattuale. Questo disservizio giustifica la riduzione della tariffa idrica (azione quanti minoris) anche se gli utenti non dimostrano un danno concreto ulteriore. La quantificazione della riduzione al 50% tramite valutazione equitativa è corretta, poiché la non potabilità non è un vizio facilmente riconoscibile senza analisi tecniche. I Consumatori vincono definitivamente la causa.
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