Un debitore, in procinto di separarsi, trasferisce diversi immobili a moglie e figlie. I creditori agiscono in giudizio per rendere inefficaci tali trasferimenti. La Cassazione chiarisce un punto fondamentale: queste operazioni, avvenute prima dell'omologa della separazione e non giustificate da un reale obbligo di mantenimento, costituiscono un atto a titolo gratuito. Di conseguenza, per l'esercizio dell'azione revocatoria atto gratuito è sufficiente dimostrare la sola consapevolezza del debitore di danneggiare i creditori, senza dover provare la complicità dei familiari. I creditori vincono e gli atti di trasferimento vengono dichiarati inefficaci nei loro confronti.
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