Una cooperativa edilizia ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro due proprietari per il pagamento di quote di manutenzione delle parti comuni. Gli acquirenti si sono opposti sostenendo la mancanza di potere della cooperativa. Tutti gli alloggi dello stabile erano stati infatti assegnati, i mutui ipotecari risultavano interamente estinti e gli immobili riscattati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei proprietari. Con il completamento del riscatto immobile e condominio ordinario subentra alla gestione speciale dell'ente costruttore. La cooperativa perde qualsiasi facoltà di deliberare sulle spese comuni, rendendo nulle le relative decisioni e illegittime le pretese di pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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