La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna, terza interessata, contro il sequestro preventivo di conti correnti e immobili a lei intestati ma ritenuti riconducibili all'ex coniuge indagato. Il rigetto è motivato dalla mancanza della procura speciale rilasciata al difensore per il ricorso in Cassazione. La Corte ribadisce che i soggetti con interessi meramente civilistici non possono stare in giudizio personalmente e devono conferire un mandato specifico per ogni fase dell'impugnazione.
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