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Art. 1538 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1538 Codice Civile

Preliminare di vendita a corpo: metri mancanti e recesso
Una società proponeva l'acquisto di un immobile commerciale pubblicizzato come ampio circa 150 metri quadri. Dopo la stipula del preliminare, l'acquirente scopriva dall'atto di provenienza una superficie reale di soli 126 metri quadri, ridotta poi a 120 metri quadri perché il venditore aveva demolito un soppalco abusivo per regolarizzare l'immobile. Il compratore chiedeva quindi la risoluzione contrattuale per difformità oltre un ventesimo, mentre venditore e agenzia pretendevano caparra e provvigione. I giudici di merito respingevano le richieste dell'acquirente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: la tutela dell'articolo 1538 del Codice Civile sulla discrepanza di superficie si applica anche al preliminare di vendita a corpo. Inoltre, la Corte d'Appello ha omesso di valutare il divario originario dei metri quadri, ha motivato in modo solo apparente sulla clausola 'visto e gradito' e ha dichiarato ingiustamente inammissibile l'appello contro l'agente immobiliare.
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Risoluzione del contratto preliminare tra caparra e ipoteca
Un promissario acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare per presunto inadempimento del venditore, lamentando la mancata cancellazione di un'ipoteca prima del rogito e differenze sulla superficie dell'immobile. Il promittente venditore si era impegnato a estinguere il mutuo ipotecario contestualmente alla firma del contratto definitivo. Tuttavia, l'acquirente ha receduto dal contratto senza aver mai convocato il venditore davanti al notaio per la stipula. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda dell'acquirente, stabilendo che l'obbligo di liberare l'immobile da ipoteche diventa esigibile solo al rogito. Senza la convocazione notarile, non sussiste l'inadempimento del venditore. Inoltre, eventuali difformità di metratura nella vendita a corpo concedono la riduzione del prezzo ma non la risoluzione del contratto preliminare. Il venditore ha quindi diritto a trattenere la caparra confirmatoria.
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Risoluzione del contratto preliminare: l’errore che costa la casa
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta per la prima volta in appello da una società venditrice. Originariamente, la società acquirente aveva agito in giudizio per ottenere il trasferimento forzato dell'immobile non venduto. In primo grado, la venditrice si era difesa sollevando solo una semplice eccezione di inadempimento. Solo successivamente ha richiesto lo scioglimento del contratto. I giudici hanno chiarito che l'eccezione serve solo a bloccare la richiesta altrui, mentre la risoluzione introduce una richiesta del tutto nuova e complessa, vietata in appello. Di conseguenza, il ricorso della venditrice è stato dichiarato inammissibile, confermando il trasferimento della proprietà all'acquirente dietro pagamento del prezzo residuo.
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Vendita a corpo e riduzione del prezzo: casa più piccola, sconto dovuto
Un acquirente firma un preliminare per un immobile con una certa superficie. Successivamente scopre che la misura reale è inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella dichiarata. L'acquirente chiede quindi una diminuzione del corrispettivo. La venditrice si oppone, sostenendo che nella vendita a corpo la misura non è rilevante. La Corte di Cassazione dà ragione all'acquirente. Stabilisce che nella vendita a corpo e riduzione del prezzo, quest'ultima è un diritto automatico se la differenza di superficie è significativa. Tale diritto può essere escluso solo da una clausola contrattuale specifica e inequivocabile, assente in questo caso. La venditrice perde la causa e deve accettare la riduzione del prezzo.
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Azione di rivendicazione: prova attenuata e usucapione
La Corte di Cassazione chiarisce i confini dell'azione di rivendicazione e il relativo onere della prova. In un caso di disputa su confini di proprietà, la Corte ha stabilito che la cosiddetta 'probatio diabolica' a carico di chi agisce in rivendica si attenua notevolmente quando il convenuto, per difendersi, eccepisce l'usucapione. Poiché l'usucapione presuppone il possesso di un bene altrui, tale difesa costituisce un riconoscimento della precedente titolarità dell'attore, esonerandolo dalla prova rigorosa della proprietà risalendo a un acquisto a titolo originario. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano ordinato l'arretramento di una costruzione edificata in violazione delle distanze legali.
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