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Art. 1537 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1537 Codice Civile

Giudicato esterno: l’appello inammissibile
Una coppia ha intentato una causa contro appaltatori e un acquirente in merito a un'operazione immobiliare, chiedendo vari risarcimenti. Le loro richieste sono state respinte sia in primo grado che in appello perché le questioni erano già state risolte da una precedente sentenza definitiva (giudicato esterno). La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che non è possibile riaprire controversie già decise e che i motivi di impugnazione devono essere specifici e pertinenti.
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Rideterminazione prezzo appalto: quando è inammissibile
Una società edile ha chiesto la rideterminazione del prezzo di un appalto, sostenendo un errore nel contratto. La Corte d'Appello ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso perché la società non ha contestato correttamente la dichiarazione di inammissibilità e ha invocato norme non pertinenti al contratto di appalto. La parola chiave è rideterminazione prezzo appalto.
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Rogito notarile: vale come nuovo contratto? La Cassazione
Una coppia acquista una villa all'asta da un ente pubblico, ma scopre in seguito una superficie minore e un vincolo culturale sopravvenuto. Nonostante ciò, firmano il rogito notarile e poi agiscono in giudizio per ottenere una riduzione del prezzo. La Corte di Cassazione ha respinto il loro ricorso, stabilendo che la firma del rogito, avvenuta con piena consapevolezza dei problemi, costituisce un nuovo accordo contrattuale che accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, superando le condizioni dell'asta.
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Evizione parziale: differenze con la vendita a corpo
Una società acquista un capannone industriale, scoprendo poi che una parte dell'area esterna venduta appartiene a terzi. La Corte di Cassazione chiarisce che si tratta di evizione parziale, disciplinata dall'art. 1480 c.c., e non di una semplice vendita a corpo con misura inferiore (art. 1538 c.c.). La sentenza impugnata viene cassata con rinvio per una nuova valutazione del danno e per l'errata declaratoria di tardività della domanda di restituzione delle somme pagate in pendenza di appello.
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