Una società immobiliare vende un immobile commerciale stipulando un contratto di vendita con riserva di proprietà, regolarmente trascritto nei registri immobiliari. L'acquirente omette il pagamento delle rate e successivamente viene dichiarato fallito. La società venditrice propone ricorso di rivendicazione per riottenere il bene. Il Tribunale respinge la domanda, ritenendo il patto non opponibile al fallimento perché non menzionato espressamente nella nota di trascrizione. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che la vendita con riserva di proprietà stipulata con atto avente data certa e trascritto prima del fallimento è pienamente opponibile alla curatela fallimentare. Il venditore deve unicamente provare il titolo d'acquisto, mentre spetta al curatore dimostrare l'eventuale saldo del prezzo. Di conseguenza, la Cassazione accoglie il ricorso della società venditrice e rinvia la causa al Tribunale per un nuovo esame.
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