Un'azienda fornitrice chiedeva l'ammissione di due crediti distinti nel fallimento di un suo cliente. Il Tribunale, però, esaminava solo la richiesta relativa al credito maggiore, ignorando completamente quella per il credito minore. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale comportamento costituisce un vizio di **omessa pronuncia**. Di conseguenza, ha annullato la decisione limitatamente alla parte non esaminata, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione. La Corte ha invece confermato il rigetto della domanda per il credito maggiore, poiché il fornitore aveva modificato in modo inammissibile le sue argomentazioni nel corso del giudizio.
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