La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due società e dai rispettivi soci in merito a una complessa controversia derivante da un contratto di cessione di quote sociali. La disputa, originata da contestazioni sullo stato patrimoniale e manutentivo della società ceduta, era stata inizialmente decisa da un lodo arbitrale e poi impugnata davanti alla Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione delle prove sull'effettivo danno patrimoniale costituiscono accertamenti di fatto riservati esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, la Cassazione non può riesaminare tali elementi se la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente. Entrambe le parti vedono respinti i propri ricorsi, con compensazione delle spese di giudizio.
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