Un acquirente finale acquista un'auto usata con il contachilometri manomesso da un venditore intermedio, il quale l'aveva acquistata da un primo venditore. Scoperto l'inganno tramite perizia tecnica, l'acquirente finale ottiene la risoluzione del contratto. Il primo venditore ricorre in Cassazione, sostenendo che l'acquirente, essendo un operatore professionale, avrebbe dovuto accorgersi subito del difetto, invocando l'esclusione della garanzia per vizi facilmente riconoscibili. La Suprema Corte rigetta il ricorso: anche per un professionista, la diligenza richiesta non impone indagini tecniche invasive o l'uso di esperti per scoprire frodi nascoste. Vince l'acquirente finale; il primo venditore deve pagare le spese processuali.
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