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Art. 1490 Codice Civile — Sezione Seconda Penale

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Truffa contrattuale: silenzio sui vizi della casa vale condanna
La Corte di Cassazione ha stabilito che il silenzio su difetti gravi di un immobile integra il reato di truffa contrattuale. Un soggetto è stato condannato per aver partecipato alla vendita di una casa, tacendo deliberatamente all'acquirente che l'impianto fognario era inutilizzabile e che l'immobile non era stato ristrutturato come pubblicizzato. Secondo i giudici, questo silenzio malizioso costituisce un raggiro, perché ha ingannato l'acquirente, inducendolo a concludere un affare che altrimenti avrebbe rifiutato. La Corte ha quindi confermato la responsabilità del venditore e il diritto al risarcimento del danno per l'acquirente, ritenendo la condotta una piena forma di truffa contrattuale.
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