Un conducente, alla guida di un autocarro, ha tamponato un'auto causando lesioni gravi a due persone. Il Tribunale ha applicato la pena concordata e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno. Il conducente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sospensione dovesse essere inferiore e che il periodo già scontato in via amministrativa dovesse essere calcolato dal giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione della patente applicata dal giudice penale è autonoma rispetto a quella provvisoria del Prefetto. Spetta infatti a quest'ultimo, in fase di esecuzione, sottrarre il periodo già scontato, senza che sia necessario un intervento specifico del giudice nella sentenza.
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