LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1482 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1482 Codice Civile

Risoluzione del contratto preliminare per ipoteche non dichiarate
La vicenda nasce dal contenzioso tra la promittente venditrice e la promissaria acquirente di un immobile. La venditrice ha richiesto un decreto ingiuntivo per ottenere pagamenti asseritamente non versati. L'acquirente si è opposta scoprendo la presenza di due ipoteche taciute sul bene, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione delle somme anticipate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso della venditrice. La Suprema Corte ha stabilito che l'acquirente può rifiutare il rogito e domandare subito lo scioglimento contrattuale se il venditore tace l'esistenza di garanzie reali sull'immobile e non le estingue. Il venditore inadempiente deve restituire integralmente tutti gli importi ricevuti.
Continua »