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Art. 1482 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1482 Codice Civile

Risoluzione del contratto preliminare per ipoteche non dichiarate
La vicenda nasce dal contenzioso tra la promittente venditrice e la promissaria acquirente di un immobile. La venditrice ha richiesto un decreto ingiuntivo per ottenere pagamenti asseritamente non versati. L'acquirente si è opposta scoprendo la presenza di due ipoteche taciute sul bene, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione delle somme anticipate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso della venditrice. La Suprema Corte ha stabilito che l'acquirente può rifiutare il rogito e domandare subito lo scioglimento contrattuale se il venditore tace l'esistenza di garanzie reali sull'immobile e non le estingue. Il venditore inadempiente deve restituire integralmente tutti gli importi ricevuti.
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Esecuzione in forma specifica: immobile irregolare, addio al sogno
Il Promissario Acquirente ha agito in giudizio per ottenere una sentenza di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L'immobile era gravato da ipoteca e presentava irregolarità urbanistiche e catastali. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda per la mancata indicazione del debito residuo del mutuo e per l'assenza di documentazione sulla regolarità urbanistica e identificazione catastale. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la conformità catastale oggettiva è una condizione essenziale per l'azione di esecuzione in forma specifica, da verificare al momento della decisione, anche se il processo è iniziato prima delle nuove norme. Il Promissario Acquirente ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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Recesso dal contratto preliminare: pignoramento e doppia caparra
Il caso riguarda la vendita di un immobile in cui il venditore ha taciuto l'esistenza di un pignoramento gravante sul bene, dichiarandolo falsamente libero da vincoli nel compromesso. Scoperto l'inganno, l'acquirente ha esercitato il recesso dal contratto preliminare pretendendo il doppio della caparra confirmatoria versata. Il venditore ha contestato la legittimità del recesso, ritenendolo prematuro rispetto alla scadenza fissata per il rogito definitivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del venditore, confermando che nascondere un pignoramento costituisce un grave inadempimento contrattuale. L'acquirente ha il diritto di recedere immediatamente senza dover attendere il termine finale o concedere proroghe per la cancellazione del gravame. Il promissario acquirente ottiene così definitivamente il doppio della caparra.
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Contratto preliminare di compravendita: no al rogito con ipoteca
Un Acquirente firma un contratto preliminare di compravendita per un immobile che i Venditori garantiscono libero da pesi. Prima del rogito, l'Acquirente scopre un'ipoteca e un pignoramento sul bene e rifiuta di firmare il contratto definitivo. I Venditori chiedono la risoluzione del contratto per colpa dell'Acquirente, sostenendo di aver avviato la cancellazione dei gravami prima della scadenza, senza però informarlo. La Corte di Cassazione dà ragione all'Acquirente: chi compra un immobile garantito come libero, ma in realtà gravato da ipoteche, può legittimamente rifiutarsi di stipulare il definitivo se il venditore non cancella i vincoli in tempo. L'Acquirente ha la facoltà, e non l'obbligo, di chiedere al giudice un termine per liberare il bene.
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Risoluzione del contratto preliminare: immobile pignorato
Un acquirente ha firmato un compromesso per l'acquisto di un immobile garantito come libero da pesi. Successivamente, ha scoperto la presenza di un'ipoteca e di un pignoramento non dichiarati dai venditori. L'acquirente ha quindi chiesto la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento e la restituzione della caparra. I giudici di merito hanno accolto la domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei venditori, confermando che l'esistenza di vincoli reali non dichiarati sul bene promesso in vendita legittima il promissario acquirente a richiedere la risoluzione del contratto preliminare, in quanto costituisce un grave inadempimento contrattuale. I venditori sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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