Una Fondazione vendette un terreno a dei privati. Gli acquirenti chiesero la risoluzione del contratto di compravendita terreno perché il bene aveva un vincolo paesaggistico e non era edificabile, rendendolo inutile per lo scopo previsto. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, confermò la risoluzione del contratto e condannò la Fondazione a restituire il prezzo e risarcire i danni. La Fondazione ricorse in Cassazione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la risoluzione e la condanna della Fondazione a pagare le spese legali e il raddoppio del contributo unificato.
Continua »