I venditori di alcuni terreni agricoli avevano rilasciato una quietanza a saldo all'interno dell'atto notarile. Nello stesso giorno, le parti avevano firmato una scrittura privata dove l'acquirente riconosceva un debito residuo di 29.000 euro da versare successivamente. Parallelamente, un terzo soggetto reclamava il riscatto agrario sui terreni. La Corte d'Appello respingeva la richiesta di pagamento dei venditori, ritenendo la quietanza notarile una confessione irrevocabile senza prova di simulazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei venditori. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice deve esaminare il valore della successiva ricognizione di debito rispetto alla quietanza, ordinando un nuovo giudizio d'appello, mentre ha definitivamente respinto il riscatto agrario del terzo.
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