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Art. 1476 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1476 Codice Civile

Garanzia per evizione: fabbricato salvo e spese ridotte
I proprietari di un terreno confinante chiedevano l'arretramento di un fabbricato per violazione delle distanze legali. La società acquirente chiamava in causa il venditore invocando la garanzia per evizione. Nelle more del processo d'appello, l'acquirente stipulava una transazione con i vicini: pagava una somma per istituire un divieto di costruire sul fondo confinante, salvando l'edificio dall'abbattimento. I giudici d'appello confermavano comunque a carico degli eredi del venditore la condanna a restituire oltre centomila euro per evizione parziale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei venditori. L'accordo con i vicini incide sulla garanzia per evizione: l'acquirente non può incassare il valore della demolizione evitata, altrimenti si arricchirebbe ingiustamente. Il risarcimento dovuto dal venditore deve coincidere solo con i costi effettivi sostenuti per la transazione e per le spese di difesa.
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Garanzia per evizione: ipoteca scaduta ma risarcimento negato
Un acquirente scopre, dopo l'acquisto di un immobile, la presenza di un'ipoteca non dichiarata dal venditore. L'acquirente chiede il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano il venditore a risarcire una somma pari a metà del prezzo del bene, ritenendo che l'ipoteca limiti il diritto di proprietà impedendo la vendita. Nel frattempo, l'ipoteca si estingue per mancata rinnovazione ventennale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del venditore: chiarisce che la garanzia per evizione e il risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene richiedono la prova di un danno concreto ed effettivo. La semplice presenza dell'ipoteca non rende il bene invendibile né ne impedisce l'uso. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame dei danni.
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Risoluzione del contratto per inadempimento: vince l’acquirente
Un Acquirente compra da un Ente Pubblico un lotto unico di quattro appartamenti. L'Ente Pubblico si impegna a liberare gli immobili dagli occupanti entro due anni, ma alla scadenza un appartamento risulta ancora occupato. L'Acquirente chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda, dichiarando lo scioglimento dell'intero contratto. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'Ente Pubblico. I giudici chiariscono che la mancata consegna dell'immobile rappresenta una violazione grave di un'obbligazione autonoma del venditore. Questo inadempimento giustifica la risoluzione totale del contratto e obbliga l'Ente Pubblico a risarcire tutte le spese sostenute dall'Acquirente, comprese quelle per il mutuo, le tasse e la ristrutturazione.
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Errore Catastale: La Responsabilità del Venditore Immobiliare Prevale
Una Compratrice ha acquistato un immobile con posto auto da un Ente Venditore. A causa di un errore catastale, lo stesso posto auto è stato erroneamente venduto anche ad altri Acquirenti e gravato da un'ipoteca di una Banca. Questo ha impedito alla Compratrice di rivendere il bene per anni. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità del venditore immobiliare e della Banca, attribuendo l'errore al Notaio. La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che il venditore ha l'obbligo contrattuale di garantire il trasferimento effettivo del bene libero da pesi. L'errore del Notaio non esclude la responsabilità del venditore. Il caso torna in Appello per riesaminare la responsabilità e i danni.
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Preliminare di cosa altrui: acquisto nullo, ragione al compratore
Un Promissario Acquirente si ritira da una proposta di acquisto per un immobile. Il bene apparteneva a un socio e non alla società in concordato che, tramite il suo Commissario, aveva accettato l'offerta. La Cassazione dà ragione all'Acquirente, stabilendo un principio chiave sul preliminare di vendita di cosa altrui: il promittente venditore deve assumere personalmente l'obbligo di far acquistare la proprietà al compratore. In questo caso, il Commissario non aveva il potere di disporre del bene del socio né si era personalmente obbligato a garantirne il trasferimento. L'accordo è quindi nullo e nessuna richiesta di risarcimento è dovuta dall'Acquirente.
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