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Art. 1464 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1464 Codice Civile

Risoluzione contratto preliminare: venditori inadempienti condannati
La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione contratto preliminare per l'acquisto di un garage con grotta. I venditori non hanno adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà della grotta, che era demaniale, omettendo le necessarie attività di sdemanializzazione e accatastamento. Nonostante l'invito del compratore a stipulare il definitivo, i venditori non hanno fornito la documentazione richiesta. La Corte ha ritenuto grave l'inadempimento dei venditori, rigettando il loro ricorso e condannandoli al pagamento delle spese legali a favore del compratore.
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Riduzione del prezzo nell’appalto: negata se l’opera è a metà
Un committente ha pagato interamente un'impresa per lavori edili mai ultimati e affetti da difetti. Il committente ha richiesto in giudizio la risoluzione del contratto e, in via subordinata, la riduzione del prezzo nell'appalto per i vizi riscontrati. L'impresa si è difesa sostenendo che l'interruzione dei lavori era giustificata da una variante al progetto richiesta dallo stesso committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, stabilendo che la speciale tutela della riduzione del prezzo nell'appalto prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile si applica esclusivamente quando l'opera è stata interamente completata. Se i lavori sono incompiuti, il committente non può invocare questa specifica garanzia, ma deve agire secondo le regole ordinarie della risoluzione contrattuale per inadempimento. Di conseguenza, il committente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Corrispettivo a corpo: prezzo fisso anche con lavori a metà
Una società committente si accorda con un fornitore per il noleggio di ponteggi su tre cantieri, pattuendo un corrispettivo a corpo, cioè un prezzo fisso totale. Il fornitore, però, esegue solo una parte minima del lavoro. I giudici di merito, per calcolare il dovuto, trasformano illegittimamente il prezzo da 'a corpo' a 'a misura'. La Corte di Cassazione interviene e stabilisce un principio fondamentale: il corrispettivo a corpo non si tocca. Anche in caso di lavori parziali, il calcolo corretto si ottiene sottraendo dal prezzo fisso iniziale il valore dei lavori non eseguiti, senza snaturare l'accordo originale. La Committente vince il ricorso.
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Immobile solo scheletro: no al trasferimento forzato dal giudice
Un acquirente firma un contratto preliminare per un immobile da costruire ma l'azienda costruttrice realizza solo lo scheletro. L'acquirente agisce in giudizio chiedendo l'esecuzione specifica dell'immobile difforme, ovvero una sentenza che trasferisca la proprietà forzatamente, con una riduzione del prezzo. La Corte di Cassazione rigetta la richiesta. Viene stabilito che l'esecuzione specifica non è ammissibile quando il bene costruito è sostanzialmente diverso da quello promesso. Un semplice scheletro non è un immobile con difetti, ma un bene completamente differente ('aliud pro alio'), impedendo così il trasferimento coattivo. L'acquirente perde la causa.
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Danno da risoluzione: esclusi i profitti futuri
Una società agricola aveva promesso di vendere quote di produzione e i futuri diritti derivanti da una riforma UE. Al rifiuto di trasferire i nuovi "aiuti disaccoppiati", gli acquirenti hanno chiesto la risoluzione del contratto. La Cassazione ha confermato la risoluzione per grave inadempimento, ma ha corretto il calcolo del danno da risoluzione. Ha stabilito che il risarcimento non può includere i profitti che sarebbero maturati dopo la domanda giudiziale e deve corrispondere alla perdita netta dell'operazione, non al valore lordo della prestazione mancata.
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Recesso contratto: quando è una scelta d’impresa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13487/2025, ha chiarito che il recesso da un contratto non è giustificato da impossibilità sopravvenuta se la decisione di interrompere il rapporto deriva da una mera scelta d'impresa. Nel caso esaminato, una società media aveva rescisso un contratto con un operatore di rete locale a seguito di una modifica della numerazione del proprio canale, optando per un altro fornitore. La Corte ha stabilito che tale scelta, pur legittima, non estingue l'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, confermando la condanna al pagamento integrale. La sentenza affronta anche la questione dell'improcedibilità per mancata conciliazione, ritenendola infondata.
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