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Art. 1464 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1464 Codice Civile

Risoluzione contratto preliminare: venditori inadempienti condannati
La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione contratto preliminare per l'acquisto di un garage con grotta. I venditori non hanno adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà della grotta, che era demaniale, omettendo le necessarie attività di sdemanializzazione e accatastamento. Nonostante l'invito del compratore a stipulare il definitivo, i venditori non hanno fornito la documentazione richiesta. La Corte ha ritenuto grave l'inadempimento dei venditori, rigettando il loro ricorso e condannandoli al pagamento delle spese legali a favore del compratore.
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Ripristino del rapporto di lavoro: no all’assunzione senza concorso
Un operaio forestale, dopo un lungo periodo di detenzione iniziato nel 1993, ha chiesto all'azienda pubblica il ripristino del rapporto di lavoro, pretendendo un'assunzione a tempo indeterminato o determinato e il pagamento degli stipendi arretrati. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, evidenziando che l'assunzione a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione richiede un concorso pubblico e che l'assenza ingiustificata per dieci anni equivale a dimissioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del lavoratore inammissibile per gravi carenze procedurali, confermando che non è possibile ottenere il ripristino del rapporto di lavoro in violazione delle regole sull'accesso al pubblico impiego e senza aver contestato adeguatamente tutte le motivazioni della sentenza precedente. Vince l'azienda pubblica.
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Riduzione del prezzo nell’appalto: negata se l’opera è a metà
Un committente ha pagato interamente un'impresa per lavori edili mai ultimati e affetti da difetti. Il committente ha richiesto in giudizio la risoluzione del contratto e, in via subordinata, la riduzione del prezzo nell'appalto per i vizi riscontrati. L'impresa si è difesa sostenendo che l'interruzione dei lavori era giustificata da una variante al progetto richiesta dallo stesso committente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, stabilendo che la speciale tutela della riduzione del prezzo nell'appalto prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile si applica esclusivamente quando l'opera è stata interamente completata. Se i lavori sono incompiuti, il committente non può invocare questa specifica garanzia, ma deve agire secondo le regole ordinarie della risoluzione contrattuale per inadempimento. Di conseguenza, il committente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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