La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22300/2024, ha stabilito che in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, qualora il fatto posto a base del recesso si riveli insussistente, il giudice deve ordinare la reintegrazione del lavoratore. La Corte ha applicato i principi sanciti da due sentenze della Corte Costituzionale, eliminando la necessità che l'insussistenza del fatto sia "manifesta". Il caso riguardava un marinaio licenziato per il disarmo di un motopeschereccio, una circostanza poi ritenuta non sufficiente a giustificare il licenziamento.
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