Un'azienda tenta di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo inviando la lettera a un vecchio indirizzo del dipendente. La raccomandata torna indietro. Convinta di aver risolto il rapporto, la società reitera il recesso settimane dopo, ma in piena pandemia, violando il blocco dei licenziamenti imposto dal Governo. L'azienda si difende sostenendo l'impossibilità di pagare gli stipendi a causa delle chiusure forzate. La Corte di Cassazione respinge la tesi datoriale. La prima notifica risulta inefficace senza l'avviso di ricevimento ufficiale, e il secondo recesso è radicalmente nullo. Inoltre, l'azienda avrebbe dovuto attivare gli ammortizzatori sociali invece di lasciare il lavoratore senza stipendio. Scatta quindi la reintegra e la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate.
Continua »