Un acquirente aveva firmato un preliminare per l'acquisto di quote societarie. Durante la causa per ottenere il trasferimento forzato delle quote, la società ha venduto il suo unico e principale bene immobile, causando il crollo del valore delle partecipazioni. L'acquirente ha quindi chiesto una riduzione del prezzo pattuito. I venditori si sono opposti, sostenendo che si trattasse di una domanda nuova e inammissibile. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'acquirente, stabilendo che la richiesta di Riduzione prezzo quote sociali non è una domanda nuova, ma un legittimo adattamento della richiesta originaria, necessario per riequilibrare il contratto dopo la svalutazione dell'asset. L'acquirente ha quindi ottenuto le quote a un prezzo inferiore.
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