Un locatore chiedeva la risoluzione del contratto di affitto a causa di alcuni ritardi nel pagamento dei canoni da parte dell'inquilina, appellandosi a una specifica clausola risolutiva espressa. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante la presenza di tale clausola, il comportamento dell'inquilina non costituiva un inadempimento abbastanza grave da giustificare la risoluzione automatica. I giudici hanno sottolineato la necessità di valutare la condotta delle parti secondo il principio di buona fede. Di conseguenza, il ritardo nel pagamento non è stato ritenuto sufficiente a far scattare la clausola. La richiesta del locatore è stata respinta, confermando che la risoluzione del contratto non è un automatismo ma richiede una valutazione complessiva del rapporto contrattuale.
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