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Art. 1456 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1456 Codice Civile

Clausola risolutiva espressa: debito minimo e perdita del bene
La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare a causa del mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore. La società di leasing ha legittimamente esercitato la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, comunicando la propria volontà di sciogliere il rapporto. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di tale clausola, il giudice non deve valutare la gravità dell'inadempimento, poiché le parti hanno già stabilito in anticipo l'importanza della violazione. Inoltre, l'esercizio di questo diritto non costituisce un abuso, anche se l'importo non pagato è ridotto rispetto al valore totale del contratto. L'utilizzatore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Clausola risolutiva espressa: il debitore perde contro la banca
Un debitore si oppone al precetto di pagamento di oltre tre milioni di euro notificato dalla banca per un mutuo fondiario. Il debitore contesta la validità della clausola risolutiva espressa, ritenendola contraria alle norme bancarie e chiedendo una valutazione sulla gravità del suo inadempimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che l'interpretazione del contratto spetta solo al giudice di merito e che la clausola risolutiva espressa è pienamente valida se legata a eventi gravi, come le numerose ipoteche iscritte da altri creditori sul patrimonio del debitore. Di conseguenza, il debitore perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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Opposizione all’esecuzione: sbagliare ricorso costa caro
Un creditore ha notificato un precetto di pagamento a un debitore sulla base di un decreto ingiuntivo, ottenuto dopo la risoluzione di un accordo transattivo. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione contestando la validità della clausola risolutiva. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. Il debitore ha quindi proposto ricorso direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: a seguito delle riforme legislative, le sentenze sull'opposizione all'esecuzione non sono più direttamente ricorribili in Cassazione, ma devono essere impugnate tramite appello. Il ricorso è stato quindi rigettato per un errore nella scelta del mezzo di impugnazione.
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Sospensione della copertura assicurativa: nullo il rifiuto
L'Assicurato stipula una polizza per i rischi del credito commerciale. A causa del mancato pagamento di alcune fatture da parte di un cliente, l'Assicurato richiede l'indennizzo. L'Assicuratore rifiuta il pagamento, sostenendo che il ritardo nel versamento dell'ultima rata del premio abbia causato la sospensione della copertura assicurativa e la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Assicuratore. I giudici confermano che la risoluzione del contratto decisa dall'Assicuratore dopo aver comunque incassato l'ultima rata, senza restituire i premi precedenti e a ridosso della scadenza naturale della polizza, contrasta con il principio di buona fede. Inoltre, le clausole che impongono la decadenza dall'indennizzo in caso di ritardo, derogando in senso sfavorevole all'assicurato alle norme di legge, sono nulle. Vince l'Assicurato, che ha diritto a ricevere l'indennizzo.
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Recesso per giusta causa: l’agente perde la causa e le indennità
Una compagnia assicurativa ha intimato il recesso per giusta causa a un proprio agente a causa di ripetute e gravi irregolarità nella gestione delle polizze. Successivamente, le parti hanno stipulato un accordo transattivo che prevedeva la riattivazione del recesso originario in caso di inadempimento. A seguito di nuove irregolarità emerse da un'ispezione, la società si è avvalsa della clausola risolutiva espressa. L'agente ha impugnato la decisione contestando la tempestività dell'appello e la gravità dei fatti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente, confermando la legittimità del recesso. La Corte ha chiarito che l'attivazione della clausola risolutiva espressa esclude la necessità per il giudice di valutare la gravità dell'inadempimento, rendendo definitivo lo scioglimento del rapporto.
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