La Corte di Cassazione ha stabilito che nella cessione di asset bancari a seguito di una crisi, la cessione del contenzioso bancario non include le liti relative a rapporti contrattuali già estinti al momento del trasferimento. Di conseguenza, la banca acquirente non è la parte legittimata a proseguire in tali giudizi, i quali restano in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria. La decisione chiarisce l'ambito di applicazione del D.L. 99/2017 e del relativo contratto di cessione, accogliendo il ricorso della banca cessionaria.
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