La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di narcotraffico basato su prove provenienti da un sistema di comunicazione cifrata, acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine. I ricorsi degli imputati, che lamentavano l'inutilizzabilità delle chat criptate per presunta violazione dei diritti di difesa, sono stati in gran parte rigettati. La Corte ha ribadito la validità di tali prove, fondandosi sul principio di fiducia reciproca tra Stati UE e ponendo a carico della difesa l'onere di provare specifiche violazioni dei diritti fondamentali. La sentenza ha annullato con rinvio solo una delle posizioni per un vizio di motivazione relativo alla collocazione temporale della condotta associativa.
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