Un indagato nato all'estero ma in possesso di cittadinanza italiana ha contestato la validità dell'arresto, richiedendo la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare. La difesa ha sostenuto che l'uomo comprendesse unicamente il dialetto regionale e non l'italiano formale. I magistrati hanno rigettato l'istanza evidenziando vari elementi probatori: la residenza stabile in Italia per molti anni, il possesso di documenti nazionali e la piena comprensione linguistica emersa dalle registrazioni investigative. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che la legge presume la conoscenza della lingua italiana per ogni cittadino nazionale. Non avendo l'indagato fornito alcuna prova contraria solida, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese legali e a una sanzione pecuniaria.
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