L'Azienda ha impugnato una cartella di pagamento IRES, lamentando l'impossibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa per correggere la mancata indicazione di perdite collegate a investimenti agevolati in un impianto di biogas. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la scelta di non indicare tali perdite per usufruire di un beneficio fiscale non costituisce un semplice errore materiale. Si tratta, invece, di una vera e propria manifestazione di volontà negoziale. Di conseguenza, tale opzione è irretrattabile e non può essere modificata successivamente, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore fosse essenziale e chiaramente riconoscibile dall'Amministrazione Finanziaria. L'Azienda perde la causa e viene condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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