La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3454/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex socio amministratore contro un istituto di credito. Il ricorrente agiva sia in proprio che in nome di una società estinta, ma la Corte ha stabilito che un'entità cancellata dal registro delle imprese non ha più capacità processuale. L'azione doveva essere intrapresa dal socio come successore universale, non in nome della società. Inoltre, la richiesta di restituzione di somme è stata respinta perché indirizzata alla banca anziché alla società, vera beneficiaria dei versamenti.
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