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Art. 142 Codice della Strada — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 142 Codice della Strada

Multa annullata ma resta la mancata comunicazione dati conducente
L'Automobilista ha impugnato una cartella esattoriale emessa per la violazione dell'articolo 126-bis del Codice della Strada, contestando la sanzione per la mancata comunicazione dati conducente. Il ricorrente sosteneva che l'annullamento del verbale principale per eccesso di velocità facesse venire meno anche la sanzione successiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di comunicare i dati del conducente costituisce un illecito autonomo e istantaneo. Pertanto, l'annullamento della multa originaria non cancella la sanzione per non aver fornito i dati richiesti dall'autorità nei termini previsti. L'Automobilista perde la causa e deve pagare anche il doppio del contributo unificato.
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Prospective overruling: quando il ricorso tardivo è nullo
Un cittadino ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento per sanzioni stradali, lamentando la mancata notifica dei verbali originari. Il Tribunale aveva ritenuto ammissibile il ricorso, nonostante il superamento dei termini, invocando l'istituto del prospective overruling a seguito di una sentenza delle Sezioni Unite del 2017. La Corte di Cassazione ha però ribaltato tale decisione, chiarendo che non vi è stato alcun mutamento giurisprudenziale radicale e imprevedibile. La pronuncia del 2017 ha semplicemente risolto un contrasto interpretativo già esistente tra diversi orientamenti. Di conseguenza, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile poiché tardiva, non potendo il ricorrente beneficiare della protezione contro i cambiamenti giurisprudenziali improvvisi.
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Responsabilità civile P.A.: rumore e inquinamento
Un gruppo di cittadini ha citato in giudizio un Comune per le immissioni intollerabili di rumore e polveri sottili provenienti dal traffico veicolare. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'ente non solo al risarcimento del danno, ma anche all'adozione di misure concrete come l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'imposizione di un limite di velocità. La sentenza ribadisce che il giudice ordinario può ordinare alla Pubblica Amministrazione un 'facere' per porre fine a un illecito, in applicazione del principio generale del 'neminem laedere', senza che ciò costituisca un'indebita ingerenza nei poteri amministrativi. Questo consolida il principio della Responsabilità civile P.A. per i danni ambientali subiti dai cittadini.
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