I Promissari Acquirenti hanno firmato un contratto preliminare di compravendita per un immobile, versando una caparra. Successivamente, hanno rifiutato di stipulare il contratto definitivo lamentando difformità urbanistiche e chiedendo la restituzione del doppio della caparra. Il Promittente Venditore ha invece chiesto di trattenere la caparra, sostenendo la legittimità del proprio recesso. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dato ragione al venditore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei compratori. I giudici hanno chiarito che, essendoci una doppia conforme (decisioni identiche nei primi due gradi), non è possibile chiedere in Cassazione il riesame dei fatti o delle prove, confermando così il diritto del venditore a trattenere definitivamente la somma ricevuta.
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