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Art. 1359 Codice Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 1359 Codice Civile

Cambio appalto: il CCNL obbliga all’assunzione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32805/2023, ha stabilito che in un cambio appalto per servizi pubblici, la clausola del CCNL Ambiente che prevede l'assunzione del personale dell'impresa uscente è vincolante per la nuova società appaltatrice. Questo obbligo sussiste a prescindere dalla configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva negato il diritto di un lavoratore alla ricostituzione del rapporto, affermando la forza cogente della norma contrattuale collettiva volta a garantire la stabilità occupazionale.
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Riconoscimento di debito e onere della prova
Una società di servizi ha citato in giudizio un Comune per il pagamento di corrispettivi derivanti da un contratto d'appalto, sostenendo che un verbale di conto finale costituisse un riconoscimento di debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il riconoscimento di debito non può superare le condizioni contrattuali, come quella che legava il pagamento all'effettiva riscossione di somme da parte dell'ente. L'onere della prova dell'avveramento di tale condizione spettava alla società creditrice.
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Licenziamento oggettivo: onere della prova e repechage
Una società di cosmetici licenzia una dipendente per giustificato motivo oggettivo 18 mesi dopo la chiusura del suo punto vendita. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, ribadendo che spetta al datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice (obbligo di repechage). La decisione applica inoltre i nuovi criteri, meno stringenti, per la tutela reintegratoria, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale.
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Produzione documentale appello: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione interviene su un caso di mediazione immobiliare per chiarire le rigide regole sulla produzione documentale in appello. Una società di mediazione, citata per la restituzione di un acconto, si era vista contestare la mancata iscrizione all'albo solo in secondo grado. La Corte d'Appello aveva ammesso la produzione tardiva del certificato, ma la Cassazione ha annullato la decisione, ribadendo che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., i nuovi documenti sono ammessi solo se la parte dimostra l'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile, un principio distinto dalla proponibilità dell'eccezione.
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