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Art. 1352 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1352 Codice Civile

Nullità ordine di acquisto titoli: la banca restituisce i fondi
Una risparmiatrice aveva investito in obbligazioni argentine per oltre 13.000 euro. L'erede dell'investitrice ha chiesto in giudizio la nullità ordine di acquisto titoli poiché l'operazione non rispettava la forma scritta né la registrazione telefonica, pattuite obbligatoriamente nel contratto quadro sottoscritto con l'intermediario. La banca si è difesa sostenendo che l'ordine non richiedeva formalismi, che il cliente aveva ratificato l'operazione incassando le cedole e che il diritto alla restituzione era prescritto e non documentabile oltre i dieci anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto finanziario. I giudici hanno confermato l'annullamento dell'investimento privo di prova formale: la banca deve restituire per intero le somme impiegate, maggiorate di rivalutazione per il rendimento dei titoli di Stato e interessi legali.
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Vendita di titoli in contropartita diretta: nullo l’ordine verbale
Due investitori citano in giudizio un istituto di credito per ottenere la nullità dell'acquisto di obbligazioni ad alto rischio, per un valore originario di quasi tre miliardi di lire. L'operazione era avvenuta senza ordine scritto, violando la clausola del contratto quadro che imponeva la forma scritta per le operazioni fuori dai mercati regolamentati. La Suprema Corte conferma la nullità dell'operazione. La cessione integra una vendita di titoli in contropartita diretta: la banca si è posta come controparte venditrice trasferendo titoli propri, a prescindere dal luogo del loro reperimento. Il difetto di forma scritta convenzionale rende l'ordine irrimediabilmente nullo e non è sanabile da comportamenti successivi. Inoltre, la banca non può eccepire la nullità selettiva se il contratto quadro resta valido e la contestazione colpisce unicamente il singolo ordine privo della forma concordata. L'istituto deve perciò restituire oltre 985.000 euro ai risparmiatori.
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Clausola risolutiva espressa: la PEC non sostituisce la raccomandata
Una società concedente ha chiesto la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare e il rilascio dell'immobile, contestando all'utilizzatrice il mancato pagamento dei canoni. La concedente ha inviato la comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa tramite posta elettronica certificata, benché il testo contrattuale imponesse espressamente l'invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I giudici di merito hanno dichiarato sciolto il vincolo contrattuale, equiparando l'efficacia della PEC a quella della raccomandata cartacea. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. Il patto sulla forma convenzionale vincola rigorosamente le parti a utilizzare il mezzo concordato per sciogliere il contratto. Di conseguenza, l'impiego della PEC non produce lo scioglimento immediato del rapporto contrattuale se il testo negoziale impone tassativamente la raccomandata postale.
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Ordini di investimento verbali: la Cassazione conferma il debito
Un investitore ha contestato il debito accumulato per uno scoperto di conto corrente presso un istituto bancario estero, chiedendo l'annullamento delle operazioni per mancanza di forma scritta e per le irregolarità commesse dal proprio fiduciario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'investitore, confermando la sua condanna al pagamento di oltre quattrocentomila euro. I giudici hanno chiarito che gli ordini di investimento verbali sono pienamente validi quando la clausola del contratto quadro stabilisce che le istruzioni siano impartite 'di norma per iscritto' e non a pena di nullità. Inoltre, la responsabilità del procuratore speciale, che ha agito su mandato dell'investitore e non come promotore della banca, ricade interamente sul cliente. L'investitore dovrà quindi saldare il debito e pagare le spese di lite.
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Nullità del contratto quadro: la firma vince sulla mancata copia
L'Investitore ha citato in giudizio la Banca e un suo dipendente chiedendo la nullità del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento a causa della mancata consegna fisica di una copia del contratto e dell'assenza di registrazioni telefoniche per alcune operazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Investitore, confermando che la mancata consegna del documento non determina la nullità del contratto quadro, poiché la forma scritta è soddisfatta dalle firme apposte nello stesso momento. Inoltre, l'assenza di registrazioni telefoniche non rende nulli i singoli ordini, avendo la registrazione solo una funzione di prova e non di validità dell'atto. L'Investitore perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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Accollo interno: la revoca è valida senza il sì del creditore
Una società fornitrice pretendeva il pagamento di un debito da un'azienda affittuaria, basandosi su un contratto di affitto d'azienda in cui quest'ultima si era impegnata a pagare i debiti della società debitrice originaria. Tuttavia, prima che la fornitrice dichiarasse di voler aderire a questo accordo, le parti del contratto di affitto lo avevano modificato, cancellando l'impegno. La Corte di Cassazione ha stabilito che si trattava di un accollo interno. Questo tipo di accordo produce effetti solo tra chi lo firma e può essere revocato liberamente in qualsiasi momento prima dell'adesione del creditore. Di conseguenza, la revoca è perfettamente valida ed efficace, e il creditore non può pretendere nulla dall'azienda affittuaria. Il ricorso del creditore è stato rigettato.
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Licenziamento via Mail: Valido Anche se il CCNL Prevede Altro
Un lavoratore ha impugnato il suo licenziamento perché l'azienda ha utilizzato una mail ordinaria, mentre il CCNL di settore prevedeva raccomandata o PEC. La Corte di Cassazione ha stabilito la validità della comunicazione del licenziamento via mail. Secondo i giudici, la legge impone solo la forma scritta, non un mezzo di trasmissione specifico. Le regole del CCNL riguardano le modalità di comunicazione, ma non incidono sulla validità dell'atto se questo raggiunge effettivamente il destinatario. Se il lavoratore riceve la comunicazione, lo scopo è raggiunto e il licenziamento è efficace. Il ricorso del lavoratore è stato quindi respinto.
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Rinnovo tacito foro esclusivo: Contratto Scaduto, Causa Salvata
Un fornitore agisce in giudizio contro un cliente per fatture non pagate. Il cliente contesta la competenza del tribunale, appellandosi a una clausola di foro esclusivo contenuta in un vecchio contratto, ormai scaduto. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: il **rinnovo tacito foro esclusivo** non è ammissibile. Anche se il rapporto commerciale è proseguito di fatto, la clausola che stabilisce un foro competente esclusivo, essendo vessatoria, non si rinnova automaticamente. Per la sua validità è necessario un nuovo accordo scritto ed esplicito. Di conseguenza, la Corte dichiara la competenza del tribunale originariamente adito dal fornitore, che vince così la questione procedurale.
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Recesso per Giusta Causa: Conto in Rosso Annulla Obbligo di Preavviso
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni fideiussori che contestavano un debito bancario, sostenendo che la banca non avesse rispettato la forma prevista dal contratto per la comunicazione di recesso. La Corte ha stabilito che, di fronte a un grave inadempimento come un forte saldo negativo del conto, scatta il diritto della banca al **recesso per giusta causa**, che non richiede preavviso. Inoltre, ha chiarito che la notifica del decreto ingiuntivo è sufficiente come richiesta scritta di pagamento ai fideiussori, rendendo il credito immediatamente esigibile. Di conseguenza, i fideiussori hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare il debito e le spese legali.
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Licenziamento collettivo: sede chiusa ma reintegra obbligatoria
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una lavoratrice nell'ambito di una procedura collettiva. L'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede, chiusa per la perdita di una commessa. Tuttavia, non aveva considerato altri lavoratori con mansioni simili (fungibili) presenti in altre sedi sul territorio nazionale. La Corte ha ribadito che i criteri di scelta licenziamento collettivo devono essere applicati, di regola, all'intero complesso aziendale. Qualsiasi limitazione del campo di selezione deve essere giustificata da precise e oggettive esigenze tecnico-produttive, che in questo caso mancavano. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e la lavoratrice ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro.
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Accordo retrocessione credito: inadempimento costa il risarcimento
Una venditrice cede un immobile con impianto fotovoltaico, pattuendo con l'acquirente, tramite una scrittura privata, la retrocessione a suo favore degli incentivi GSE. L'acquirente, però, ritarda gli adempimenti necessari (voltura e firma dei moduli), causando la sospensione degli incentivi e un grave danno economico alla venditrice. La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta ostruzionistica dell'acquirente costituisce un chiaro **inadempimento accordo di retrocessione del credito**. Anche se la scrittura privata non aveva la forma richiesta dal GSE, era perfettamente valida tra le parti. Di conseguenza, l'acquirente è stato condannato a risarcire il danno causato dal suo comportamento.
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Recesso contratto agenzia: fax valido come raccomandata?
Un agente impugna il recesso dal contratto di agenzia comunicato via fax anziché con la raccomandata prevista. La Cassazione chiarisce che se il contratto stabilisce solo il mezzo di comunicazione e non la forma dell'atto, il giudice può valutare l'equipollenza dei mezzi. Il fax con esito positivo è ritenuto valido, confermando il recesso del contratto di agenzia e negando l'indennità sostitutiva del preavviso. Negata anche l'indennità meritocratica per mancata prova dei vantaggi duraturi per la mandante.
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