A seguito di un'alluvione nel 1998, un'impresa viene incaricata da un Comune di rimuovere fango e detriti tramite un appalto di somma urgenza. Al termine dei lavori sorge una controversia sui compensi: l'impresa richiede cifre maggiori rispetto a quelle liquidate dall'autorità prefettizia in base a una speciale ordinanza d'emergenza. I giudici di merito respingono la domanda poiché l'impresa non ha dimostrato l'incongruità della valutazione ufficiale né ha prodotto in giudizio il prezzario regionale, non conoscibile d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'impresa, confermando che i prezzari regionali sono atti amministrativi soggetti all'onere della prova e non beneficiano del principio "iura novit curia". Vince la Pubblica Amministrazione.
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