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Art. 1349 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1349 Codice Civile

Annullamento divisione ereditaria: l’accordo tra fratelli è valido
Un erede ha impugnato un accordo di divisione ereditaria con i fratelli, chiedendone l'annullamento per errore o la rescissione per lesione. L'accordo prevedeva che un tecnico determinasse i lotti. I giudici di merito hanno rigettato le domande, qualificando l'accordo come contratto definitivo di divisione con oggetto determinato tramite arbitraggio. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, ritenendo infondate le censure dell'erede sull'inidoneità dell'accordo e sull'assenza di vizi di motivazione. Il ricorso per l'annullamento divisione ereditaria è stato integralmente rigettato.
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Perizia contrattuale o arbitrato: lodo nullo e risarcimento perso
L'Assicurata, proprietaria di un hotel danneggiato da un incendio, ha richiesto l'indennizzo alla Compagnia Assicurativa. Gli esperti nominati hanno emesso una decisione qualificandola come arbitrato rituale e condannando l'assicuratore al pagamento. La Compagnia Assicurativa ha impugnato la decisione, sostenendo che la clausola di polizza prevedesse una semplice perizia contrattuale e non un arbitrato rituale. La Corte d'Appello ha annullato la decisione degli esperti per eccesso di potere. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Assicurata. La Suprema Corte ha chiarito che se gli esperti qualificano erroneamente una perizia contrattuale come arbitrato rituale, il lodo è nullo e va impugnato davanti alla Corte d'Appello. Vince la Compagnia Assicurativa, che non deve pagare la somma liquidata in quel modo.
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Determinazione del prezzo da parte del terzo: Comune vince
Un'azienda acquista un immobile pubblico sdemanializzato dal Comune. Il contratto prevede che il prezzo finale sia aggiornato dall'Agenzia del Territorio. Successivamente, l'ente pubblico richiede il pagamento della differenza tramite ingiunzione. L'acquirente si oppone, sostenendo che il debito non sia certo e liquido e che la clausola prevedesse solo la rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente. I giudici stabiliscono che la determinazione del prezzo da parte del terzo, secondo lo schema dell'arbitraggio, rende il credito certo, liquido ed esigibile. Inoltre, l'interpretazione della clausola contrattuale operata dai giudici di merito, che fa riferimento all'effettivo valore del bene e non alla semplice inflazione, è corretta e non può essere modificata in sede di legittimità.
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