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Art. 1340 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1340 Codice Civile

Assorbimento del superminimo: l’uso aziendale blocca il taglio
L'Azienda ha interrotto l'erogazione di una somma mensile a favore dei dipendenti, applicando l'assorbimento del superminimo in occasione degli aumenti contrattuali. Il Lavoratore ha contestato il taglio, evidenziando come la mancata applicazione dell'assorbimento per diversi anni avesse generato un uso aziendale favorevole. La Corte di Cassazione ha confermato che la reiterazione spontanea e costante di un trattamento retributivo di miglior favore crea una regola collettiva che blocca l'assorbimento del superminimo. La Corte ha precisato che il datore di lavoro può recedere dall'uso aziendale, ma deve farlo tramite una disdetta esplicita e chiaramente comunicata alla collettività dei lavoratori. La semplice trattenuta in busta paga costituisce un inadempimento e non un valido recesso. L'Azienda è stata condannata a restituire le somme e a pagare le spese di causa.
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Assorbimento del superminimo: quando l’aumento cancella il bonus
I Lavoratori hanno fatto causa all'Azienda contestando l'assorbimento del superminimo individuale, concesso al momento dell'assunzione, in occasione dei successivi rinnovi del contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei dipendenti, confermando che l'assorbimento del superminimo costituisce la regola generale. Spetta infatti al lavoratore dimostrare l'esistenza di un accordo scritto o di una clausola specifica che escluda tale assorbimento. I giudici hanno inoltre chiarito che i contratti collettivi successivi non hanno efficacia retroattiva automatica sui superminimi già in godimento, a meno di una espressa previsione contraria. Di conseguenza, l'Azienda ha agito legittimamente e i lavoratori hanno perso la causa, venendo condannati anche al pagamento delle spese legali.
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Uso aziendale e compensi per reperibilità
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di alcuni lavoratori a percepire un compenso minimo per ogni intervento effettuato in reperibilità remota. La decisione si fonda sulla sussistenza di un uso aziendale consolidato nel tempo. Il datore di lavoro aveva interrotto i pagamenti sostenendo di essere caduto in un errore interpretativo del contratto collettivo, ma i giudici hanno ritenuto tale condotta non provata, confermando la natura spontanea e vincolante della prassi applicata.
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