Un gruppo di lavoratori in pensione ha contestato la decisione di una compagnia aerea di revocare le agevolazioni di viaggio concesse in precedenza. L'azienda sosteneva che l'accordo sindacale sottoscritto tutelasse unicamente il personale attivo neoassunto e non gli ex dipendenti in quiescenza. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto dei pensionati ai biglietti scontati del cinquanta per cento e al rimborso delle maggiori spese sostenute per i viaggi aerei nel periodo di revoca illegittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando integralmente la sentenza di secondo grado. L'interpretazione dei contratti aziendali spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità sulla base di mere contrapposizioni interpretative.
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