Un Ente Pubblico bandiva un concorso per un dirigente a tempo determinato di due anni. Il Lavoratore, selezionato, firmava però un contratto di soli sei mesi. Egli impugnava tale riduzione. La Corte d'Appello accoglieva la sua domanda, dichiarando illegittimo il termine ridotto e condannando l'Ente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo la **vincolatività del bando di concorso** come offerta al pubblico. Le condizioni del bando, inclusa la durata, non possono essere modificate unilateralmente dall'Amministrazione dopo l'accettazione. Il Lavoratore ha quindi ottenuto il pagamento delle differenze retributive.
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