Un individuo è stato condannato per importazione di eroina, occultata tramite ingestione. Dopo una riduzione della pena in appello, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava l'applicazione delle *circostanze attenuanti* per collaborazione e il mancato riconoscimento di quelle generiche, ritenendo la pena eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la valutazione sulla riduzione della pena per la collaborazione, pur non massima, era adeguatamente motivata, considerando la limitata efficacia della stessa. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente giustificato.
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